
Molto spesso si sente di persone che circolano senza patente o senza assicurazione e che purtroppo causano anche degli incidenti molto gravi. La statistica più recente, risalente al 2015, sosteneva che erano quasi 4 milioni i veicoli in circolazione senza copertura assicurativa. Senza chiamare in causa o considerare i casi in cui vi siano risvolti di carattere penale, nel caso disgraziato in cui ci trovassimo, nostro malgrado, coinvolti in una situazione di questo genere, possiamo richiedere il risarcimento alla CONSAP, cioè la Concessionaria di Servizi Pubblici Assicurativi S.P.A. che gestisce, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il caso degli incidenti stradali è sicuramente quello più frequente e diffuso, ma la stessa procedura vale anche per i casi, di sicuro più rari, dove siano coinvolti dei natanti.
Ovviamente, dato che trattasi comunque di un servizio assicurativo sono presenti dei massimali stabiliti per legge, che attualmente sono 5 milioni di euro per i danni alle persone e 1 milione di euro per i danni alle cose, ovviamente per singolo sinistro. Sono inoltre previste delle franchigie di 500 euro in alcuni casi specifici, che andremo a vedere.
I casi per cui si può richiedere il risarcimento per incidente stradale al fondo di garanzia per le vittime della strada; sono in tutto 6 vediamoli di seguito:
1. Sinistro causato da veicoli non identificati. In questo caso il risarcimento per incidente stradale può essere chiesto solo per i danni alla persona e qui opera una franchigia di 500 €, cioè il fondo non paga danni per importi inferiori a tale cifra.
2. Sinistro causato da veicoli non assicurati. In questo caso, il risarcimento per incidente stradale può essere chiesto sia per danni alle persone che alle cose, ma anche qui, come nel caso precedente, opera la franchigia di 500 €.
3. Sinistro causato da veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questo caso si può chiedere il risarcimento sia per danni alle persone che alle cose e non opera la franchigia dei 500€.
4. Sinistro causato da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, ad esempio se rubati. In questo caso si può chiedere il risarcimento sia per danni alle persone che alle cose e non opera la franchigia di 500€.
5. Sinistro causato da veicoli spediti nel territorio nazionale da un’altro Stato dello Spazio Economico Europeo. Il risarcimento del danno può essere chiesto sia per le persone che per le cose, ma solo e soltanto in un periodo di 30 giorni che decorre dalla data di accettazione della consegna del veicolo.
6. Sinistro causato da veicolo estero con targa non più corrispondente allo stesso veicolo, ad esempio targhe false. Anche in questo caso il risarcimento può essere chiesto sia per danni alle persone che alle cose.
Per quanto riguarda la procedura di risarcimento, ognuno di questi casi richiede l’invio di un modulo a se stante che può essere compilato online sul sito della CONSAP, compilato in duplice copia e inviato secondo le specifiche date sul sito stesso, www.consap.it.
In questa maniera possiamo attenuare il danno subito, se dovesse capitare.