Uno dei diritti fondamentali della nostra Costituzione è il diritto alla salute.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti,ex art.32 cost.comma I°.
Questo principio fondamentale permette al lavoratore che versi in stato di malattia di astenersi dal lavoro per il periodo di durata della stessa,(cd.periodo di comporto) previo,naturalmente, il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia trasmesso dal medico per via telematica all’INPS, che a sua volta provvede a inoltrarlo al datore di lavoro. È fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.
Lo stato di malattia del lavoratore non esime il datore di lavoro alla corresponsione della retribuzione.In taluni casi l’onere della retribuzione è sostenuto totalmente dal datore di lavoro (malattia non indennizzata dall’INPS), mentre in altri l’INPS eroga l’indennità di malattia, che può essere integrata o meno dal datore di lavoro.
Durante la malattia il lavoratore deve restare presso il proprio domicilio?
Lo Statuto dei lavoratori L.1970 n.300,prevede all’art .5 che il datore di lavoro possa svolgere accertamenti in ordine alla malattia del dipendente.
La visita può avvenire in qualsiasi ora del giorno e anche nei festivi?
A tal proposito la legge 638/83 ha introdotto le cosiddette fasce orarie di reperibilità.
Cosa sono le fasce di reperibilità?
Per fasce di reperibilità si intendono gli orari nell’ambito dei quali il lavoratore malato deve restare presso il proprio domicilio per consentire lo svolgimento della visita.
Quali sono gli orari in cui il lavoratore malato deve stare al suo domicilio?
Gli orari sono i seguenti: 10.00-12-00 e 17.00-19.00 di tutti i giorni in cui si protrae la malattia, compresi i festivi.
Può la visita essere effettuata dal datore di lavoro?
Le visite possono essere effettuate solo da medici inviati dall’Usl o dall’Inps, e non direttamente dal datore di lavoro, che deve solo inoltrare la richiesta agli organismi indicati.
Cosa succede se i medici inviati non trovano il lavoratore malato al proprio domicilio?
Se succede che il lavoratore in malattia non sia reperibile al proprio domicilio durante la visita del medico effettuata secondo i criteri suddetti, il medico dovrà lasciare al lavoratore un avviso con invito a presentarsi il giorno successivo presso l’Usl competente, salvo che si tratti dell’ultimo giorno di malattia.
Quali sono le conseguenze per il lavoratore malato non reperito a domicilio?
l’assenza alla visita domiciliare comporta la perdita del trattamento di malattia a carico dell’Inps per il periodo antecedente alla visita, fino ad un massimo di 10 giorni.
Può il datore di lavoro comminare ulteriori sanzioni a carico del lavoratore che ha assunto tale condotta?
Sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, in aggiunta alla sanzione prevista dalla legge, sarà legittima solo nel caso in cui sia espressamente prevista dal contratto collettivo di lavoro.
Se il lavoratore non reperito al domicilio ha valida giustificazione dell’assenza?
Perdita del trattamento di malattia e sanzione disciplinare potranno verificarsi solo quando l’assenza del lavoratore risulti ingiustificata. La giurisprudenza ha ritenuto costituire giustificato motivo di assenza il fatto di essersi recati dal proprio medico di fiducia per ragioni attinenti la malattia. Peraltro è bene precisare come alcune sentenze ritengano giustificata l’assenza solo nel caso in cui l’orario di visita ambulatoriale del medico di fiducia coincida con le fasce di reperibilità.