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Concorso scuola 2016, il Tar del Lazio dice NO ai non abilitati

concorso scuola 2016

E’ ormai ufficiale: i NON ABILITATI non potranno prendere parte al concorso scuola 2016: è infatti arrivata poco fa la notizia secondo la quale il Tar del Lazio avrebbe sbarrato definitivamente la strada a chi non regolarmente abilitato tramite TFA (tirocinio formativo attivo) ma in solo possesso del titolo di studio (laureati/ diploma ITP).

Queste le ordinanze cautelari nn. 1664/16 e 1666/16 con le quali il Tar del Lazio ha categoricamente siglato il suo NO Definitivo:

NN. 1664/16: La professione di insegnante rientra tra le cd. professioni regolamentate di cui all’art. 3, comma 1, lett.a), della direttiva2005/36/CE;

Già l’art. 402 del d. lgs.16 aprile 1995, n.297 aveva stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Con il successivo decreto interministeriale del 24 nov. 1998, n.460, è stato disciplinato il regime transitorio volto a consentire la partecipazione al primo concorso bandito successivamente all’entrata in vigore del nuovo sistema ai soggetti in possesso del solo titolo di laurea (artt 1 e 2 del decreto n. 460/1998 cit.)

NN. 2016/666: l’amministrazione non era tenuta, in alcun modo, a riproporre, nel D.D.G M.I.U.R. n. 106 del 2016, una cd. clausola di salvaguardia, per gli insegnanti tecnico pratici, analoga a quella di cui al comma 4 dell’articolo 2 del D.D.G. M.I.U.R.n. 82 dell 2013:

Alcuna violazione del principio dell’affidamento è stata, pertanto, perpetrata nei confronti di parte ricorrente, anche in considerazione della circostanza che, sin dal T.U. n .297 del 1994, ai fini della partecipazione al concorso a cattedre, è stato richiesto il possesso della relativa abilitazione e, pertanto, nella fattispecie, non vi è proprio luogo di ritenere che si tratti dell’ intervenuta approvazione di una normativa (innovativa) con valenza retroattiva.

La circostanza che per i docenti cd. I.T.P. non sia mai stato istituito un percorso abilitante ordinario, e di cui al citato parere del Consiglio superiore dell’istruzione della pubblicazione istruzione del 7 gennaio 2016, non assume valenza risolutiva alla luce della rappresentata circostanza che per questi ultimi, comunque, si è proceduto con percorsi speciali di abilitazione e di cui in precedenza.

Rientrato dunque l’allarme scaturito dal Caos che sarebbe nato in seguito ove mai il Tribunale avesse approvato il ricorso dei non abilitati.