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Concorso, per il reclutamento di 1096 Allievi Carabinieri [Anche per Civili]

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli, per il reclutamento di:

concorso carabinieri 2016

a) 521 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio;

b) 221 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;

c) 322 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’articolo 17:

d) 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, 2.

I volontari in ferma prefissata in servizio e in congedo ed i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, all’atto della presentazione della domanda con le modalità di cui all’articolo 3, dovranno optare per la partecipazione al concorso loro riservato ovvero a quello di cui al comma 1, lettera c), essendo consentita la presentazione di domanda di partecipazione per uno solo dei concorsi di cui al comma 1. 3.

Il numero dei posti di cui al comma 1 potrà essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 4. Ai sensi dell’articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, resta impregiudicata per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2016. 5.

In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 il Comando generale dell’Arma dei carabinieri provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale. Articolo 2 Requisiti di partecipazione 1.

Al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 7 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale, che:

− non abbiano presentato nell’anno 2016 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

non abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’articolo 3, cioè siano nati dopo il 20 giugno 1988 compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

− siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 5 e 6. 2. Al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che siano:

− volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; 5

− volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio che non abbiano presentato nell’anno 2016 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

− volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma, che:

− non abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’articolo 3, cioè che siano nati dopo il 20 giugno 1988 compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

− siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 5 e 6. 3. Al concorso di cui all’articolo1, comma 1, lettera c) possono partecipare i cittadini italiani che:

− abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’articolo 3, cioè che siano nati nel periodo 20 giugno 1999 – 20 giugno 1990 estremi compresi.

Il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che hanno già prestato servizio militare (nati nel periodo dal 20 giugno 1988 al 20 giugno 1990, estremi compresi). Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

− siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 5 e 6. 4. Al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che:

− abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’articolo 3, cioè che siano nati nel periodo 20 giugno 1999 – 20 giugno 1990 estremi compresi. Il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni (nati nel periodo dal 20 giugno 1988 al 20 giugno 1990, estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio militare; − siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai successivi commi 5 e 6. 5.

Ai concorsi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono partecipare coloro che:

a) godano dei diritti civili e politici;

b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;

c) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;

e) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 6.

L’ammissione al corso è inoltre subordinata: – al possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui agli articoli 10 e 11; – al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; – al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 7.

I requisiti di partecipazione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. 8. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con 6 provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti.

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