
Il leasing, di solito è un contratto che viene utilizzato dagli operatori economici, in particolare piccoli imprenditori, per poter acquistare dei beni strumentali per la propria azienda. Diciamo che è una sorta di finanziamento, in quanto una società specializzata, acquista il bene per conto del cliente e glielo rigira in utilizzo dietro corresponsione di un canone.
Comunque, questo cosiddetto contratto atipico, è stato adattato a molte fattispecie differenti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con le maggiori Associazioni dei Consumatori e degli Amministratori di Condominio, per fronteggiare il problema dell’acquisto della prima casa da parte soprattutto delle giovani coppie, ha creato una sorta di vademecum con tutte le possibili forme utilizzabili, e i vari vantaggi fiscali associati, per acquistare l’immobile, disponibile sul suo sito istituzionale.
Vediamo quindi quali sono i requisiti di questo primo strumento, il leasing abitativo
A chi è rivolto e quali sono i margini di detraibilità?
Il leasing abitativo è rivolto, principalmente, ai giovani under 35 con reddito complessivo non superiore ai 55 mila euro. Costoro possono usufruire di una detrazione del 19% dei canoni di leasing fino ad un importo massimo di 8 mila euro annui.
Per quanto riguarda il prezzo di riscatto, presente in ogni contratto di leasing, la detrazione è sempre del 19% fino ad un importo massimo di 20 mila euro.
Per quanto riguarda i soggetti con età pari o superiore ai 35 anni, la percentuale di detraibilità sia per i canoni che per il prezzo di riscatto è la stessa, cioè il 19%, ma variano gli importi massimi, che nel caso dei canoni sono 4 mila euro annui, mentre nel caso del prezzo di riscatto sono 10mila euro, come importo massimo. Anche il valore del reddito è lo stesso 55 mila euro.
Inoltre, per entrambe le categorie, l’imposta di registro, sull’acquisto dell’abitazione come prima casa, non è fissata al 2%, bensì all’1,5%, ma, si precisa che questa agevolazione non è applicabile agli immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per quanto riguarda, invece, le detrazioni Irpef, si prescinde dalle caratteristiche oggettive dell’immobile e pertanto, il leasing può riguardare anche gli immobili censiti nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.
Inoltre l’utilizzatore dell’immobile non è tenuto al pagamento ne‘ dell’Imu ne’ della Tasi, ma ovviamente deve fissare la residenza e il domicilio nell’immobile oggetto del leasing abitativo. Da tale esenzione sono escluse le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Queste agevolazioni sono entrate in vigore già da circa un anno e sono usufruibili fino al 31 Dicembre 2020.
Infine, è doveroso precisare che le agevolazioni del leasing abitativo sono cumulabili con le altre agevolazioni sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad alto standard energetico e per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.