Canone Rai: A chi spetta il rimborso, facciamo chiarezza…
A partire dal 1 gennaio 2016 la legge di stabilità ha stabilito e reso definitivo il nuovo importo del canone Rai , 100,00 euro, da pagare con addebito sulla fornitura di energia elettrica in modo rateale con addebito dei primi mesi già sulla bolletta di agosto/settembre. Sono tenuti al pagamento del canone i detentori di apparecchi televisivi salvo che non sia stata presentata apposita documentazione di esclusione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate che doveva essere presentata con le proroghe date entro il 16 maggio 2016. Il modulo può essere ancora presentato ma avrà effetto solo sul canone che dovrà essere pagato nel 2017. Per informazioni ci si può rivolgere ai professionisti abilitati ed ai Caf i quali provvederanno ad effettuare l’invio telematico o ,reperendo il modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Erroneo addebito
Cosa accade se il canone è stato addebitato in maniera errata? E’ possibile che ,nonostante l’invio della modulistica per la non detenzione dell’apparecchio televisivo o per qualsiasi altra casistica di esonero stabilite sempre dall’Agenzia delle Entrate, il canone sia stato ugualmente addebitato a questo punto che fare ? Se si è ricevuto il classico bollettino di pagamento e si è presentata la dichiarazione sostitutiva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate le strade da percorre sono sostanzialmente due.
La prima è quella di pagare solo la quota di energia presente sulla bolletta e non pagare il canone che viene distinto un una voce apposita della stessa bolletta ed inviare successivamente copia dell’avvenuto versamento all’indirizzo mail reperibile sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate dp.ittorini.uttorino1.sat@agenziaentrate.it specificando i motivi che hanno portato al versamento parziale. Seconda strada è stata tracciata dall’Agenzia delle Entrate il 15 settembre 2016. Sul sito dell’Agenzia è attiva l’applicazione per la richiesta di rimborso del canone Rai non dovuto per l’anno 2016. Naturalmente l’applicazione è rivolta nei confronti dei contribuenti che nonostante abbiano trasmesso di non essere soggetti al pagamento del canone previsto per l’anno corrente si sono visti ingiustamente addebitare il pagamento sulla bolletta della luce.
Rimborso e tempistiche
Il rimborso può essere richiesto usando il modello cartaceo presente sul sito dell’Agenzia .Sarà a tal punto necessario compilarlo in tutte le sue parti e fare una raccomandata con ricevuta di ritorno allegando anche un documento di riconoscimento in corso di validità. L’indirizzo al quale dovrà essere spedita la documentazione è il seguente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In alternativa potrà essere utilizzata l’applicazione messa a disposizione direttamente sul sito dell’Agenzia ed inviarla telematicamente a mezzo intermediari abilitati e Caf. Nel caso in cui il rimborso sia dovuto le imprese elettriche, entro 45 giorni dal nulla osta dell’Agenzia delle Entrate, provvederanno ad accreditare l’importo sulla prima bolletta utile o con altre modalità. In ultima istanza il rimborso sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.