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Congedo maternità – Come funziona

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CONGEDO MATERNITÀ’

Il congedo maternità è un periodo di 5 mesi, nei quali la donna per legge deve astenersi dal lavoro. Il congedo di maternità e’ riconosciuto alla madre lavoratrice anche nei casi di adozioni o affidamenti di minori.

Si può usufruire del congedo maternità:

  • durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta del parto)
  •  l’eventuale periodo intercorrente tra data presunta  e data effettiva del parto;
  • durante i 3 mesi successivi al parto;

COME RICHIEDERE IL CONGEDO DI MATERNITA’

Per avere diritto alla maternita’ obbligatoria, entro il settimo mese di gravidanza, la futura mamma deve presentare una domanda al datore di lavoro e all’inps che deve essere corredata da una certificazione medica che specifichi la data presunta del parto e il  mese di gestazione. La domanda puo’ essere presentata via telematica, ma ci sono tre opzioni:

  • online sul sito dell’INPS;
  • al telefono;
  • Tramite i patronati, che provvederanno ad evadere la pratica in via telematica.

Per le lavoratrici dipendenti, l’indennità’ di maternità’ viene anticipata dal proprio datore di lavoro. Il pagamento e’ effettuato direttamente dall’inps nei seguenti casi:

  • lavoratrici stagionali
  • operaie agricole a tempo determinato
  • lavoratrici dello spettacolo
  • lavoratrici domestiche
  • lavoratrici sospese dall’attivita’ lavorativa
  • lavoratrici autonome
  • Lavoratricio iscritte alla gestione separata
  • lavoratrici in cassa integrazione

INDENNITÀ ECONOMICA

Per le lavoratrici dipendenti, l’indennità economica erogato durante la maternità obbligatoria è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera precedente l’inizio del congedo. Le libere professioniste hanno diritto ad una indennità nella misura in 5/12 dell’ 80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto.

IL CONGEDO ANTICIPATO

Il congedo di maternità può essere anticipato su richiesta della madre lavoratrice sulla base di un accertamento medico:

  • nel caso di complicanze della gestazione o preesistenti malattie che possano essere aggravate dalla gravidanza;
  • quando le condizioni lavorative o ambientali siano ritenute critiche per la salute del bambino e della donna;
  • nel caso in cui la lavoratrice addetta a lavori pesanti non possa essere spostata ad altre mansioni.