COS’E’ IL TFR ?
Il TFR è il trattamento di fine rapporto (TFR) che spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.
Come si calcola il TFR
Il trattamento di fine rapporto si calcola dividendo la retribuzione annua per 13.5. Per retribuzione annua si intendono tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale al lavoratore, con esclusione dei rimborsi spese.
Il 2005 il Governo ha approvato un decreto legislativo in tema di trattamento di fine rapporto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il primo gennaio 2008. Lo scopo di tale decreto legislativo è quello di destinare il TFR ai fondi pensione con il meccanismo del silenzio-assenso o con modalità esplicite.
Pertanto, tutti i lavoratori, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione successiva al decreto possono liberamente e volontariamente aderire alle forme pensionistiche complementari conferendo il TFR maturato. A riguardo è bene fare una distinzione tra lavoratori che trovano lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 23 aprile 1993.
Per i primi il conferimento del TFR maturato alle forme pensionistiche complementari avviene secondo:
- modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore può conferire l’intero importo del TFR maturando a una forma di previdenza complementare dallo stesso lavoratore prescelta; qualora in alternativa, il lavoratore decida nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare prescelta;
- modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà: il datore di lavoro deve trasferire il Tfr maturando del proprio dipendente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo. In caso di più forme pensionistiche il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando del dipendente alla forma pensionistica individuata in accordo tra le parti.
Per i secondi è necessario distinguere:
- qualora risultano iscritti , alla data di entrata in vigore del decreto a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere entro 6 mesi dalla predetta data, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoto, ovvero conferirlo, alla forma complementare collettiva alla quale abbiano già aderito, anche nel caso in cui non si esprima alcuna volontà.
- qualora non siano iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere entro 6 mesi se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo nella misura non inferiore al 50% con possibilità di incrementi successivi, a una forma pensionistica complementare . Nel caso non si esprima alcuna volontà si applica la “modalità tacita” con le conseguenze sopra citate.