Con una propria circolare, l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro interviene su un argomento delicato riguardante le unioni civili e sui diritti e tutele ad esse spettanti a seguito dell’entrata in vigore della famosa Legge 76/2016, chiarendo che gli uniti civilmente hanno diritto alle medesime prestazioni economiche riconosciute ai coniugi.
Trattasi senz’altro di un intervento importante nel percorso di piena e totale parificazione e uguaglianza giuridica delle unioni civili rispetto ai coniugi, iniziato lo scorso anno con l’entrata in vigore della sopra richiamata legge, che ha normato per la prima volta in Italia tale istituto, conferendo alle unioni civili uno status per molti aspetti analogo al matrimonio.
Nello specifico, l’equiparazione delle parti delle unioni civili ai coniugi stabilita dall’articolo 1 comma 20 della Legge 76 del 2016 ha determinato il riconoscimento dei trattamenti e delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto, precedentemente riservate esclusivamente agli uniti in matrimonio, anche a coloro che si siano uniti civilmente.
A decorrere, pertanto, dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della Legge 76/2016), gli uniti civilmente hanno diritto ai medesimi trattamenti e alle stesse prestazioni oggi riconosciute ai coniugi tra cui quelle previste per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, gli assegni continuativi mensili e quelli una tantum, c.d. assegni funerari o assegni di morte.
Stesso discorso anche sotto il profilo successorio. Agli uniti civilmente spetteranno di diritto tutte le prestazioni riconosciute iure hereditatis come, ad esempio, i ratei di rendita maturati prima della morte dell’assicurato e dallo stesso ancora non riscossi.
Restano ancora escluse, invece, le coppie di fatto, non essendoci allo stato attuale alcuna norma che parifichi lo status di convivente more uxorio a quello di coniuge.