Quante volte capita di avere bisogno con urgenza di una medicina e quante volte non ce l’abbiamo sotto mano. Fortunatamente grazie alle farmacie di turno, difficilmente rischieremo di trovarci senza qualcosa che può anche essere molto necessario.
Un servizio molto utile in effetti, che va inquadrato in un ottica normativa regionale. Sono infatti le Regioni che disciplinano le loro prestazioni. Tali norme regolano la reperibilità di farmaci considerati urgenti. Lo stesso concetto di urgente implica che si può aver bisogno di una determinata medicina in qualsiasi momento del giorno o della notte. Proprio in tal senso si può parlare del farmaco che è considerato un bene primario non differibile.
Farmacia di turno
Proprio perchè la medicina è un bene d’importanza primario, l’utente deve poter aver accesso al servizio farmaceutico a qualsiasi ora. Ecco allora entrare in gioco le farmacie di turno.
Il servizio notturno e festivo in particolare è regolato dalla Legge n.21 del 3/4/2000 che poi si integra, come già detto, con le normative regionali.
In un determinato territorio le varie farmacie di anno in anno calendarizzano i loro turni così da non lasciare mai scoperto nè la notte nè un festivo. E’ l’Asl che si occupa di deliberare nel merito.
Attenzione però a non rivolgere ai farmacisti “notturni o festivi” richieste che non abbiano i caratteri dell’urgenza. Si potrebbero infatti rifiutare. Il servizio di turno garantisce solo l’accesso a medicine necessarie.
Diverse tipologie di farmacie
Un tempo la farmacia era legata ai dosaggi, alle miscele, tanto che erano delle vere e proprio drogherie. In molte farmacie anche oggi si possono trovare come un tempo dei laboratori. Qui magari non si doseranno i medicinali, ma si potrà fare un piccolo prelievo per esami di colesterolo, trigliceridi o diabete.
Di farmacia ne possiamo distinguere di diversi tipi. Abbiamo infatti l’urbana o quella rurale, quella privata e le diverse forme di quella pubblica.
Si ha la farmacia urbana quando la stessa è presente in comuni che superano i 5000 abitanti. Per legge in questi casi si avrà una farmacia ogni 3300 abitanti con deroghe poi per situazioni particolari.
Per quanto riguarda quella privata, essa ha un proprietario individuato in una persona fisica o in una società di persone. Il possesso è garantito da concorso, vendita o successione.
La pubblica invece è quella il cui proprietario è una persona giuridica, per esempio un Comune con un suo rappresentante. In genere si acquisisce questo status per prelazione, quando cioè si preleva una farmacia rimasta vacante.